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Lo scudo vale anche per i trust
Ma con una serie di limiti non tutti di facile
interpretazione
LUIGI DELL'OLIO
Una ricca torta da spartire, ma anche una serie di norme da
interpretare. Lo scudo fiscale ha preso il via da due settimane e tra i gestori
di grandi portafogli si vivono giornate frenetiche per intercettare il maggior
numero di capitali oggi inseriti nel veicolo di investimento di diritto
anglosassone. Uno strumento la cui fama è stata amplificata dal libro "Onora il
padre" di Tommy Berger, inventore di marchi come Hag, Sangemini e Levissima, che
ne racconta potenzialità e limiti. «Il trust è utilizzato soprattutto come
strumento nella pianificazione finanziaria internazionale e per gestire il
passaggio generazionale nelle imprese familiari — spiega Marco Mazzoni,
presidente di Magstat, società di consulenza specializzata in private banking
— Il suo scopo principale è conservare nel tempo il patrimonio nella sua unità
prevenendo le liti familiari, tutelandolo dai creditori e garantendo la
riservatezza negli affari. A differenza della fiduciaria, nel trust la proprietà
formale e sostanziale dei beni risulta del trustee, vale a dire del gestore».
Nei giorni scorsi l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito la
bozza della circolare che guiderà le operazioni di emersione e ha fornito una
prima serie di chiarimenti. «Nel testo è stabilito che i trust rientrano tra i
soggetti che possono beneficiare dello scudo fiscale, a patto che non abbiano
per oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale. Possono quindi sia
effettuare la regolarizzazione, che il rimpatrio dei capitali, ma ad alcune
condizioni che prendono in considerazione la tipologia di strumento e gli attori
coinvolti», spiega Costanza Brivio, responsabile fiscale del gruppo Azimut,
società di gestione con 1.300 financial partner che ha chiuso il primo semestre
con masse amministrate per 13,76 miliardi di euro ed è considerata dagli
analisti tra le società meglio piazzate in questa competizione con Banca
Generali e Mediolanum, oltre al quartetto che — in base a una ricerca di Magstat
— ha intercettato la maggior parte dei capitali in rientro nelle prime due
edizioni dello scudo, vale a dire IntesaSanPaolo, Unicredit Private Banking, Ubs
e Credit Suisse. Senza dimenticare un nome storico nella gestione dei grandi
patrimoni come Vontobel, che ha rafforzato il proprio team italiano proprio
poche settimane prima che lo scudo fiscale italiano entrasse nel vivo.
Andrea Ragaini, amministratore delegato della Banca Cesare Ponti (boutique
specializzata nel private banking che ha chiuso il primo semestre con masse
gestite per 1,32 miliardi di euro), si sofferma sui soggetti abilitati: «In caso
di trust revocabile, l’operazione di rimpatrio o regolarizzazione dovrà
effettuata dal disponente. Viene applicata la disciplina tipica delle
interposizioni fittizie, per cui è il titolare effettivo del patrimonio a dover
assolvere agli obblighi di emersione». Lo stesso accade se il trust è revocabile
e non ci sono indicazioni sui beneficiari. «Diversamente — aggiunge Ragaini — in
presenza di un trust irrevocabile, il disponente non è nelle condizioni di poter
disporre delle somme inserite nel trust. Dovrà quindi essere il trustee ad
aderire allo scudo e ad effettuare la dichiarazione».
«Nel caso di trust trasparenti — riprende Brivio — il singolo beneficiario può
fare emergere in modo autonomo le attività all’estero tramite la sola procedura
della regolarizzazione che, non essendo un atto di disposizione dei beni in
trust, è ammessa in capo al singolo beneficiario, non potendo effettuare il
rimpatrio, dato che il trasferimento delle attività in trust implicherebbe un
potere di disposizione delle stesse non attribuibile al singolo beneficiario».
Fin qui la disciplina di carattere generale. «I problemi principali nascono dal
fatto che ogni trust ha un proprio regolamento — osserva Luciano Acciari,
partner dello studio legale Gianni Origoni Grippo — per cui occorre un’analisi
del singolo strumento per comprendere fino in fondo la disciplina da adottare».
Il legale aggiunge un altro elemento: «A differenza delle precedenti edizioni,
questa volta lo scudo prevede un’imposta commisurata al reddito. L’istituzione
di un trust comporta di regola l’applicazione dell’imposta sulle donazioni per
cui, con lo scudo che si riferisce alle attività possedute, si sanano anche le
imposte, qualora non fossero state pagate nel momento dell’istituzione o dei
successivi apporti al trust».
Ci sono poi molti casi che si trovano al confine tra le categorie e per i quali
non è facile definire in maniera univoca la disciplina di applicare. In questi
casi gli operatori si orientano in analogia
con la strada battuta nelle precedenti edizioni dello scudo, in attesa di
eventuali nuovi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. «Un caso
frequente riguarda i trust esterovestiti trasparenti, vale a dire quelli
domiciliati fuori dai confini nazionali, ma in realtà amministrati dall’Italia —
spiega Massimo Lodi, dirigente di Ubi Private Banking (che nel 2000 ha messo in
piedi una società di trust estera) e membro della Commissione Tecnica di Aipb
(Associazione Italiana Private Banking) — La dichiarazione spetta ai singoli
beneficiari individuati, indipendentemente dal fatto che il trust sia o meno
revocabile». Diverso il caso dei trust esterovestiti opachi (quelli senza
indicazione del destinatario), «per i quali l’obbligo ricade sul trust». Diverso
il caso del trust effettivamente residente all’estero per gestire attività in
loco: «In questo caso — precisa Lodi — gli asset non sono scudabili perché non
c’è il requisito della residenza in Italia al 31 dicembre 2008».
Le disciplina prevista dalla bozza di circolare si ferma agli aspetti formali
del trust. Spesso, però i comportamenti dei soggetti interessati vanno in
direzione diversa. «In attesa di chiarimenti definitivi, possiamo fare
riferimento all’atteggiamento tenuto nelle passate edizioni dello scudo —
osserva Severino Pugliesi, managing director di Credit Suisse (secondo operatore
estero del private banking, con una rete di 300 client advisor e 3,8 miliardi
intercettati nelle due precedenti edizioni dello scudo) — soprattutto nella
considerazione che il trust è una fattispecie articolata e con forti
caratteristiche di personalizzazione». Di conseguenza, è difficile dare risposte
univoche: «Ad esempio, anche nel caso di un trust formalmente irrevocabile —
prosegue — se il trustee accetta la liquidazione richiesta dal settlor o dai
beneficiari, la sostanza prevale sulla forma e quindi attesta la revocabilità
sostanziale del trust. Queste considerazioni si applicano in particolare a quei
trust che hanno come oggetto prevalente investimenti mobiliari liquidi». Di
conseguenza, si segue la procedura prevista per i trust revocabili, con il
titolare del patrimonio che fa la domanda di emersione e sana la posizione,
rimpatriando o regolarizzando a seconda dei casi.
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